Cassa Edile di Capitanata

Cassa Edile di Capitanata

Viale Ofanto 246
71122 FOGGIA (FG)
Centralino +39 0881.3357.11
Fax +39 0881.6395.90
Codice Fiscale 80002590711

Contributi contrattuali
in vigore dal 1° ottobre 2019

Alla luce delle disposizioni contrattuali contenute nel verbale di accordo siglato il 18 luglio 2018, si pubblica  la tabella relativa ai nuovi valori mensili e orari del contributo contrattuale Industria e Cooperazione, in vigore dal 1 ottobre 2019 (Prevedi e Previdenza Cooperativa).

Scarica PDF Contributo Contrattuale Industria e Cooperazione

 

La CNCE, con nota n.680 del 21/11/2019, ha comunicato le tabelle del contributo contrattuale per le PMI che applicano il CCNL Confapi Aniem (Prevedi e Fondapi):

Scarica PDF Contributo Contrattuale PMI

 

Alla luce delle disposizioni contrattuali contenute nel Verbale di accordo siglato dalle parti sociali dell'artigianato il 30 gennaio 2020, la CNCE ha comunicato, in data 31/3/2020, i nuovi valori per le Imprese che applicano il CCNL ARTIGIANATO, in vigore dal 1/3/2020

Scarica PDF Contributo Contrattuale Artigianato

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Accordi attuativi
adesione contrattuale
e contribuzione contrattuale
Previdenza Complementare

Il CCNLEdili-industria ed il CCNL Edili Coop, rinnovati il 1 luglio 2014, e il CCNL Edili-artigianato, rinnovato il 24 gennaio 2014, come modificato e integrato il 16 ottobre 2014, hanno istituito un contributo contrattuale mensile a carico del datore di lavoro da versare agli Istituti di Previdenza complementare (Prevedi o Cooperlavoro) a favore di tutti i lavoratori soggetti ai Contratti citati.
L'accordo 12 novembre 2014 per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle PMI CONFAPI ANIEMe gli accordi nazionali del 9 marzo 2015 contengono la medesima previsione normativa per le imprese che applicano il contratto delle piccole e medie industrie.
Per i lavoratori già iscritti alla Previdenza complementare alla data del 31/12/2014 tale contributo si somma alle altre contribuzioni versate ai Fondi.
Per i lavoratori non ancora iscritti al 31/12/2014 il citato contributo contrattuale determina l'iscrizione contrattuale degli stessi al Fondo Pensione, senza ulteriori obblighi contributivi.
Il 18 novembre 2014 le Parti Sociali firmatarie hanno sottoscritto un Accordo attuativo del contributo contrattuale per i Fondi Prevedi e Coperlavoro.
Il 9 marzo 2015 le Parti sociali hanno firmato l'accordo attuativo per il Fondo Fondapi.
Le aziende iscritte al sistema delle Casse edili dichiareranno e verseranno mensilmente a queste ultime il contributo contrattuale a partire dal mese di gennaio 2015.
Le aziende industriali o artigiane non iscritte al sistema delle Casse Edili (ad esempio perché occupano solo impiegati) sono pregate di inviare una e-mail a info@prevedi.it con oggetto "Richiesta istruzioni per contribuzione contrattuale a Prevedi".
Analogamente le imprese PMI Aniem Confapi potranno scegliere di versare i contributi alla Cassa Edile oppure direttamente al fondo, collegandosi al sito www.fondapi.it per ottenere le modalità operative.


La contribuzione dovuta ai Fondi di prevedenza complementare rientrano tra gli elementi rilevanti ai fini della VERIFICA DELLA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse Edili.

Le parti sociali hanno altresì previsto che l'eventuale slittamento, per i contributi contrattuali relativi al solo mese di Gennaio 2015, dovuto a problematiche tecniche nell'aggiornamento dei programmi paga, non costituirà violazione ai fini DURC

MODALITA' OPERATIVE

Vademecum contributo contrattuale

La CNCE ha diffuso il vademecum operativo per la gestione del contributo contrattuale nei confronti dei Fondi Prevedi e Cooperlavoro, approvato dalle Associazioni nazionali firmatarie dei CCNL per l’industria, l’artigianato e la cooperazione del settore edile.

La CNCE ha altresì diffuso il vademecum operatico per la gestione del contributo contrattuale nei confronti del Fondo Fondapi  per le imprese che applicano il CCNL delle Piccole e Medie Industrie (PMI) sottoscritto da Confapi Aniem e dalle Organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni che saranno assunte dalle Parti firmatarie l'Accordo del 10/12/2014, riguardante le imprese aderenti a Anie-Anier.

Le imprese che non hanno provveduto a versare il citato contributo per il mese di gennaio 2015, potranno effettuare un versamento a conguaglio unitamente alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2015, senza alcun onere aggiuntivo.

Nelle denunce mensili, a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio, sarà obbligatorio indicare l’importo del contributo per gli operai dipendenti dalle imprese che applicano i richiamati CCNL.

Per le cooperative, fermo restando l’indicazione in denuncia dell’importo del contributo contrattuale, è prevista la possibilità per l’impresa di dichiarare, nella stessa denuncia, che tale importo è stato versato a Cooperlavoro e, di conseguenza, lo stralcio dello stesso dal computo del debito contributivo complessivo nei confronti della Cassa Edile.

I sistemi di trasmissione della denuncia provvederanno anche al controllo della congruità dell’importo denunciato per il contributo in esame, sulla base dei valori indicati nella tabella allegata al vademecum, per gli operai e per gli apprendisti (operai e impiegati).

Per gli impiegati, invece, in relazione alla non conoscenza, da parte della Cassa Edile, delle informazioni relative alle giornate lavorative effettuate, l’indicazione dell’importo non sarà obbligatoria né lo stesso importo, per gli impiegati part time, potrà essere soggetto ad un controllo di congruità.

Per tutti i lavoratori, operai e apprendisti, retribuiti a ore, l’importo mensile del contributo (calcolato moltiplicando il valore orario di competenza per le ore ordinarie di lavoro) dovrà essere arrotondato all’euro (inferiore o superiore) secondo le normali procedure.

Clicca per scaricare il vademecum PREVEDI in PDF

Clicca per scaricare il vademecum FONDAPI in PDF

Ulteriori informazioni potranno essere scaricate dal sito www.prevedi.it, www.fondapi.it e www.cnce.it.

NOTA: Il nuovo contributo contrattuale resta in ogni caso escluso dal rimborso alle imprese, previsto dalla Cassa Edile di Capitanata, dei contributi dalle stesse versate ai Fondi di Previdenza Complementare per i lavoratori che vi aderiscono su base volontaria (cd. adesione esplicita).

Gli Uffici di questo Ente sono a disposizione per eventuali chiarimenti