Determinazione
della Retribuzione Imponibile
ai fini previdenziali assistenziali
Disciplina Casse Edili
Il D.Lgs. 2-9-1997 n. 314 art. 6 comma 6 dispone:
"Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15% del loro ammontare."
La norma sopra riportata conferma il trattamento contributivo riservato agli accantonamenti e contribuzioni alle casse edili dall'articolo 9 della legge 1/6/91 n.166 e precedenti disposizioni e articolato sulle seguenti regole (confronta anche circolare INPS numero 125 del 5 maggio 1990 ):
a) totale imponibilità delle somme accantonate alle casse edili a titolo di ferie, gratifica natalizia e riposi annui, nonché, nella ipotesi in cui sia previsto localmente il contributo di mutualizzazione per i casi di malattia e infortunio di cui all'articolo 19, comma 11, del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 luglio 1995;
b) assoggettamento a contribuzione nella misura del 15% del loro ammontare delle somme versate dal datore di lavoro e dal lavoratore alle casse edili per tutti gli altri titoli (contributo istituzionale complessivo, per 5/6 a carico del datore di lavoro e 1/6 a carico del lavoratore ai sensi dell'articolo 37, lett. A) del CCNL vigente, contributo per l'anzianità professionale edile e ogni altra contribuzione), con esclusione delle quote di adesione contrattuale e degli eventuali contributi associativi riscossi tramite la cassa edile.
Ai fini dell'applicazione del criterio sub b) con riferimento anche alla previsione normativa secondo la quale anche la quota del lavoratore va assoggettata a contribuzione nella misura pari al 15%, dovrà operarsi come segue:
-
dalla retribuzione lorda imponibile, determinata secondo le norme generali e comprensiva delle somme di cui alla lettera a), viene detratta la quota a carico del lavoratore a titolo di contribuzione di finanziamento alla cassa edile;
-
si somma alla retribuzione di cui sopra il 15% della contribuzione di cui alla lettera b) dovuta alla cassa edile (comprensiva delle quote del datore di lavoro e del lavoratore).
Per le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e le ore delle festività di cui al punto 3) dell’art. 18 del CCNL industria edile, nonché per le eventuali maggiorazioni per i capisquadra (che concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini G.N.F. della Cassa Edile), A TITOLO ESEMPLIFICATIVO l’imponibile previdenziale può essere rapidamente calcolato secondo lo schema riportato nella tabella successiva:
% su imp. GNF | |
Imponibile GNF – Cassa Edile | + 100 |
Accantonamento Cassa Edile | + 18,50 |
Permessi retribuiti (riduzione orario) | + 4,95 |
Contributo C.E. a carico lavoratore | - 0,375 |
Contributo C.E. a carico ditta e lavoratore
(15% del 2,25% su GNF) |
+ 0,3375 |
Altri contributi a carico ditta
(APE, Fondo Sanitario, FIO, Formedil Cpt, Fondo prepensionamenti, ecc.) (15% del 5,8%* su GNF) |
+ 0,87 |
Totale | + 124,2825 |
*Percentuale in vigore per la provincia di Foggia alla data del 1/10/2020
In pratica, avendo come riferimento l’imponibile GNF della Cassa Edile, per determinare l’imponibile previdenziale, basta aggiungervi il 24,2825 %; in tale semplificazione, non sono ovviamente comprese le altre voci imponibili (lavoro straordinario, eventuali indennità e altri elementi della retribuzione non soggetti ad accantonamenti per G.N.F., diaria, trasferta, ecc.), che vanno assoggettate, a seconda della loro natura, ciascuna nella misura prevista per legge.
Si ricorda che il contributo versato dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil (0,60%) è assoggettabile al contributo di solidarietà del 10% di cui all'art.9bis DL 103, come già a suo tempo comunicato con Circolare CNCE n.665 del 3/5/2019.