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contributive,
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Aliquote contributi
CONTRIBUTI IN VIGORE
dal 1° ottobre 2023
Le Parti sociali - Ance, ACI Produzione Lavoro, Feneal-Uil,
Filca-Cisl e Fillea-Cgil - in data 21 settembre 2023
hanno sottoscritto gli accordi su nuova
contribuzione APE e Regolamento Fondo territoriale, a seguito dei quali
le tabelle contributive risultano così determinate:
Quote |
Quote |
|
Contributo
Cassa Edile |
1,875% | 0,375% |
Fondo Sanitario |
0,6% | - |
Contributo
APE(*) |
2,63% | - |
Contributo
Formedil - CPT |
1,0% | - |
Contributo
Catalogo formativo |
0,2% | - |
Contributo
RLST |
0,1% | - |
Contributo
nuove attività |
0,1% | - |
Fondo prepensionamenti | 0,2% | - |
Fondo Incentivo occupazione giovanile | 0,1% | - |
Mutualizzazione previdenza complementare |
0,67% | - |
QAC provinciali |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
QAC Nazionali |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
TOTALE | 8,56136% su P.G.F. | 1,46136% su P.G.F. |
Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente
composito 10,02272 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile
(Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)
(*)NOTA BENE: Il contributo minimo APE
relativo a 150 ore, in forza degli Accordi sopra
citati, per la Puglia è stabilito dal 1 ottobre 2023 in Euro 39,42,
arrotondato per convenzione all'unità (Euro 39,00)
LAVORO INTERINALE
Aliquote Agenzie Somministrazione
Lavoro temporaneo
In forza dell'accordo
14/3/2016, le Agenzie di somministrazione verseranno il contributo
per la formazione professionale, pari al 3,868%, in luogo del
contributo dovuto all'ente unificato Formedil-CPT. Pertanto, le
tabelle sono così determinate:
Quote |
Quote |
|
Contributo
Cassa Edile |
1,875% | 0,375% |
Fondo Sanitario |
0,6% | - |
Contributo
APE |
2,63% | - |
Contributo |
3,868% | - |
Contributo
Catalogo formativo |
0,2% | - |
Contributo
RLST |
0,1% | - |
Contributo
nuove attività |
0,1% | - |
Fondo prepensionamenti | 0,2% | - |
Fondo Incentivo occupazione giovanile | 0,1% | - |
Mutualizzazione previdenza complementare |
0,67% | - |
QAC provinciali |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
QAC Nazionali |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
TOTALE | 11,42936% su P.G.F. | 1,46136% su P.G.F. |
Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente
composito 12,89072 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile
(Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)
************************
CONTRIBUTI IN VIGORE
dal 1° ottobre 2022
Le Parti sociali - Ance, ACI Produzione Lavoro, Feneal-Uil,
Filca-Cisl e Fillea-Cgil - in data
3 marzo 2022
hanno sottoscritto il nuovo CCNL, a seguito del quale
le tabelle contributive risultano così determinate:
Quote |
Quote |
|
Contributo
Cassa Edile |
1,875% | 0,375% |
Fondo Sanitario |
0,6% | - |
Contributo
APE |
2,92% | - |
Contributo
Formedil - CPT |
1,0% | - |
Contributo
Catalogo formativo (*) |
0,2% | - |
Contributo
RLST |
0,1% | - |
Contributo
nuove attività |
0,1% | - |
Fondo prepensionamenti | 0,2% | - |
Fondo Incentivo occupazione giovanile | 0,1% | - |
Mutualizzazione previdenza complementare |
0,67% | - |
QAC provinciali |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
QAC Nazionali |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
TOTALE | 8,85136% su P.G.F. | 1,46136% su P.G.F. |
(*) Le Parti hanno stabilito che il contributo catalogo formativo sia applicato dopo la pubblicazione del relativo regolamento. Nelle more il contributo potrebbe essere sospeso, salvo il successivo eventuale recupero che sarà stabilito con comunicazione della CNCE.
Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente
composito 10,31272 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile
(Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)
LAVORO INTERINALE
Aliquote Agenzie Somministrazione
Lavoro temporaneo
In forza dell'accordo
14/3/2016, le Agenzie di somministrazione verseranno il contributo
per la formazione professionale, pari al 3,868%, in luogo del
contributo dovuto all'ente unificato Formedil-CPT. Pertanto, le
tabelle sono così determinate:
Quote |
Quote |
|
Contributo
Cassa Edile |
1,875% | 0,375% |
Fondo Sanitario |
0,6% | - |
Contributo
APE |
2,92% | - |
Contributo |
3,868% | - |
Contributo
Catalogo formativo |
0,2% | - |
Contributo
RLST |
0,1% | - |
Contributo
nuove attività |
0,1% | - |
Fondo prepensionamenti | 0,2% | - |
Fondo Incentivo occupazione giovanile | 0,1% | - |
Mutualizzazione previdenza complementare |
0,67% | - |
QAC provinciali |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
QAC Nazionali |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
TOTALE | 11,71936% su P.G.F. | 1,46136% su P.G.F. |
Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente
composito 13,18072 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile
(Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)
************************
CONTRIBUTI IN VIGORE
dal 1° Aprile 2019 (*)
Le Parti sociali - Ance, ACI Produzione Lavoro, Feneal-Uil,
Filca-Cisl e Fillea-Cgil - in data
18/07/2018 hanno sottoscritto il nuovo CCNL, a seguito del quale
le tabelle contributive risultano così determinate:
Quote |
Quote |
|
Contributo
Cassa Edile(*) |
1,875% | 0,375% |
Fondo Sanitario (*) (**) |
0,6% | - |
Contributo
APE |
3,03% | - |
Contributo
Formedil - CPT |
1,0% | - |
Contributo
RLST |
0,1% | - |
Contributo
nuove attività |
0,1% | - |
Fondo prepensionamenti (*) | 0,2% | - |
Fondo Incentivo occupazione giovanile | 0,1% | - |
Mutualizzazione previdenza complementare |
0,67% | - |
QAC provinciali |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
QAC Nazionali |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
TOTALE | 8,76136% su P.G.F. | 1,46136% su P.G.F. |
Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente
composito 10,22272 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile
(Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)
(*) In data
20 dicembre 2018 le parti sociali nazionali hanno sottoscritto un
accordo relativo all’applicazione delle nuove aliquote –
introdotte dall’accordo 18 luglio 2018 con decorrenza dal 1° ottobre
2018 – per il Fondo sanitario nazionale (0,35% su un minimo di 120
ore), il Fondo prepensionamenti (incremento di 0,10%) e il Fondo
incentivo occupazione (0,10%).
In data 31/1/2019 le Associazioni Artigiane e PMI ANAEPA, CNA, Fiae,
Claai hanno sottoscritto un accordo
per l'omogeneizzazione dei contributi e dei salari.
In considerazione della necessaria ultimazione dei Regolamenti di
tali Fondi, per il periodo ottobre 2018 / gennaio 2019 le suddette
aliquote saranno inserite nelle buste paga di gennaio 2019.
Pertanto, i corrispondenti contributi saranno versati dalle imprese
alla Cassa Edile con la denuncia di competenza gennaio 2019.
In data
6/2/2019 le Parti, in considerazione dei tempi necessari per
l’elaborazione delle paghe e della consegna delle denunce, hanno
differito il termine per gli arretrati al mese di febbraio 2019.
Pertanto, i corrispondenti contributi saranno versati dalle imprese
alla Cassa Edile con la denuncia di competenza gennaio 2019 oppure
febbraio 2019.
(**) La nuova aliquota del contributo al Fondo sanitario nazionale
dovuta dalle imprese per gli impiegati con decorrenza dal 1° ottobre
2018 (pari a 0,26%) sarà inserita, per il periodo ottobre 2018 /
gennaio 2019, nella busta paga di gennaio 2019. Si precisa che la
predetta aliquota va calcolata sulle seguenti voci retributive:
minimo, contingenza, premio di produzione e EDR.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare
la comunicazione CNCE n. 646 del 21 dicembre 2018, unitamente al
citato accordo del 20 dicembre 2018 (circ.
CNCE 650) ed all'Accordo sul differimento dei termini (circ.
CNCE 651)
LAVORO INTERINALE
Aliquote Agenzie Somministrazione
Lavoro temporaneo
In forza dell'accordo
14/3/2016, le Agenzie di somministrazione verseranno il contributo
per la formazione professionale, pari al 3,868%, in luogo del
contributo dovuto all'ente unificato Formedil-CPT. Pertanto, le
tabelle sono così determinate:
Quote |
Quote |
|
Contributo
Cassa Edile(*) |
1,875% | 0,375% |
Fondo Sanitario (*) (**) |
0,6% | - |
Contributo
APE |
3,03% | - |
Contributo |
3,868% | - |
Contributo
RLST |
0,1% | - |
Contributo
nuove attività |
0,1% | - |
Fondo prepensionamenti (*) | 0,2% | - |
Fondo Incentivo occupazione giovanile | 0,1% | - |
Mutualizzazione previdenza complementare |
0,67% | - |
QAC provinciali |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
QAC Nazionali |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
TOTALE | 11,62936% su P.G.F. | 1,46136% su P.G.F. |
Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente
composito 13,09072 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile
(Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)
************************
CONTRIBUTI IN VIGORE
dal 1° Ottobre 2018 (*) al 31 Marzo2019
Le Parti sociali - Ance, ACI Produzione Lavoro, Feneal-Uil,
Filca-Cisl e Fillea-Cgil - in data
18/07/2018 hanno sottoscritto il nuovo CCNL, a seguito del quale
le tabelle contributive risultano così determinate:
Quote |
Quote |
|
Contributo
Cassa Edile(*) |
1,875% | 0,375% |
Fondo Sanitario (*) (**) |
0,6% | - |
Contributo
APE |
3,0% | - |
Contributo
Formedil - CPT |
1,0% | - |
Contributo
RLST |
0,1% | - |
Contributo
nuove attività |
0,1% | - |
Fondo prepensionamenti (*) | 0,2% | - |
Fondo Incentivo occupazione giovanile | 0,1% | - |
Mutualizzazione previdenza complementare |
0,67% | - |
QAC provinciali |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
QAC Nazionali |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
TOTALE | 8,73136% su P.G.F. | 1,46136% su P.G.F. |
Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente
composito 10,19272 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile
(Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)
(*) In data
20 dicembre 2018 le parti sociali nazionali hanno sottoscritto un
accordo relativo all’applicazione delle nuove aliquote –
introdotte dall’accordo 18 luglio 2018 con decorrenza dal 1° ottobre
2018 – per il Fondo sanitario nazionale (0,35% su un minimo di 120
ore), il Fondo prepensionamenti (incremento di 0,10%) e il Fondo
incentivo occupazione (0,10%).
In data 31/1/2019 le Associazioni Artigiane e PMI ANAEPA, CNA, Fiae,
Claai hanno sottoscritto un accordo
per l'omogeneizzazione dei contributi e dei salari.
In considerazione della necessaria ultimazione dei Regolamenti di
tali Fondi, per il periodo ottobre 2018 / gennaio 2019 le suddette
aliquote saranno inserite nelle buste paga di gennaio 2019.
Pertanto, i corrispondenti contributi saranno versati dalle imprese
alla Cassa Edile con la denuncia di competenza gennaio 2019.
In data
6/2/2019 le Parti, in considerazione dei tempi necessari per
l’elaborazione delle paghe e della consegna delle denunce, hanno
differito il termine per gli arretrati al mese di febbraio 2019.
Pertanto, i corrispondenti contributi saranno versati dalle imprese
alla Cassa Edile con la denuncia di competenza gennaio 2019 oppure
febbraio 2019.
(**) La nuova aliquota del contributo al Fondo sanitario nazionale
dovuta dalle imprese per gli impiegati con decorrenza dal 1° ottobre
2018 (pari a 0,26%) sarà inserita, per il periodo ottobre 2018 /
gennaio 2019, nella busta paga di gennaio 2019. Si precisa che la
predetta aliquota va calcolata sulle seguenti voci retributive:
minimo, contingenza, premio di produzione e EDR.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare
la comunicazione CNCE n. 646 del 21 dicembre 2018, unitamente al
citato accordo del 20 dicembre 2018 (circ.
CNCE 650) ed all'Accordo sul differimento dei termini (circ.
CNCE 651)
LAVORO INTERINALE
Aliquote Agenzie Somministrazione
Lavoro temporaneo
In forza dell'accordo
14/3/2016, le Agenzie di somministrazione verseranno il contributo
per la formazione professionale, pari al 3,868%, in luogo del
contributo dovuto all'ente unificato Formedil-CPT. Pertanto, le
tabelle sono così determinate:
Quote |
Quote |
|
Contributo
Cassa Edile(*) |
1,875% | 0,375% |
Fondo Sanitario (*) (**) |
0,6% | - |
Contributo
APE |
3,0% | - |
Contributo |
3,868% | - |
Contributo
RLST |
0,1% | - |
Contributo
nuove attività |
0,1% | - |
Fondo prepensionamenti (*) | 0,2% | - |
Fondo Incentivo occupazione giovanile | 0,1% | - |
Mutualizzazione previdenza complementare |
0,67% | - |
QAC provinciali |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
0,70%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,86415 su P.G.F.) |
QAC Nazionali |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
0,18%
su P.G.F. + 23,45% (oppure 0,22221 su P.G.F.) |
TOTALE | 11,59936% su P.G.F. | 1,46136% su P.G.F. |
Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente
composito 13,06072 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile
(Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)
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