Cassa Edile di Capitanata

Cassa Edile di Capitanata

Viale Ofanto 246
71122 FOGGIA (FG)
Centralino +39 0881.3357.11
Fax +39 0881.6395.90
Codice Fiscale 80002590711

Per lo storico delle aliquote contributive,
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Aliquote contributi

CONTRIBUTI IN VIGORE
dal 1° ottobre 2023

Le Parti sociali - Ance, ACI Produzione Lavoro, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil - in data 21 settembre 2023 hanno sottoscritto gli accordi su nuova contribuzione APE e Regolamento Fondo territoriale, a seguito dei quali le tabelle contributive risultano così determinate:

 

Quote
a carico ditta

Quote
a carico lavoratore

Contributo
Cassa Edile
1,875% 0,375%
Fondo
Sanitario
0,6% -
Contributo
APE(*)
2,63% -
Contributo
Formedil - CPT
1,0% -
Contributo
Catalogo formativo
0,2% -
Contributo
RLST
0,1% -
Contributo
nuove attività
0,1% -
Fondo prepensionamenti 0,2% -
Fondo Incentivo occupazione giovanile 0,1% -
Mutualizzazione
previdenza complementare
0,67% -
QAC
provinciali
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
QAC
Nazionali
0,18%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,22221 su P.G.F.)
0,18%
su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)
TOTALE 8,56136% su P.G.F. 1,46136% su P.G.F.

Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente composito 10,02272 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile (Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)

(*)NOTA BENE: Il contributo minimo APE relativo a 150 ore, in forza degli Accordi sopra citati, per la Puglia è stabilito dal 1 ottobre 2023 in Euro 39,42, arrotondato per convenzione all'unità (Euro 39,00)

LAVORO INTERINALE

Aliquote Agenzie Somministrazione
Lavoro temporaneo

In forza dell'accordo 14/3/2016, le Agenzie di somministrazione verseranno il contributo per la formazione professionale, pari al 3,868%, in luogo del contributo dovuto all'ente unificato Formedil-CPT. Pertanto, le tabelle sono così determinate:

 

Quote
a carico agenzia

Quote
a carico lavoratore

Contributo
Cassa Edile
1,875% 0,375%
Fondo
Sanitario
0,6% -
Contributo
APE
2,63% -

Contributo
Formazione

3,868% -
Contributo
Catalogo formativo
0,2% -
Contributo
RLST
0,1% -
Contributo
nuove attività
0,1% -
Fondo prepensionamenti 0,2% -
Fondo Incentivo occupazione giovanile 0,1% -
Mutualizzazione
previdenza complementare
0,67% -
QAC
provinciali
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
QAC
Nazionali
0,18%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,22221 su P.G.F.)
0,18%
su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)
TOTALE 11,42936% su P.G.F. 1,46136% su P.G.F.


Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente composito 12,89072 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile (Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)


************************

 

 

CONTRIBUTI IN VIGORE
dal 1° ottobre 2022

Le Parti sociali - Ance, ACI Produzione Lavoro, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil - in data 3 marzo 2022 hanno sottoscritto il nuovo CCNL, a seguito del quale le tabelle contributive risultano così determinate:

 

Quote
a carico ditta

Quote
a carico lavoratore

Contributo
Cassa Edile
1,875% 0,375%
Fondo
Sanitario
0,6% -
Contributo
APE
2,92% -
Contributo
Formedil - CPT
1,0% -
Contributo
Catalogo formativo (*)
0,2% -
Contributo
RLST
0,1% -
Contributo
nuove attività
0,1% -
Fondo prepensionamenti 0,2% -
Fondo Incentivo occupazione giovanile 0,1% -
Mutualizzazione
previdenza complementare
0,67% -
QAC
provinciali
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
QAC
Nazionali
0,18%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,22221 su P.G.F.)
0,18%
su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)
TOTALE 8,85136% su P.G.F. 1,46136% su P.G.F.

(*) Le Parti hanno stabilito che il contributo catalogo formativo sia applicato dopo la pubblicazione del relativo regolamento. Nelle more il contributo potrebbe essere sospeso, salvo il successivo eventuale recupero che sarà stabilito con comunicazione della CNCE.

Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente composito 10,31272 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile (Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)

LAVORO INTERINALE

Aliquote Agenzie Somministrazione
Lavoro temporaneo

In forza dell'accordo 14/3/2016, le Agenzie di somministrazione verseranno il contributo per la formazione professionale, pari al 3,868%, in luogo del contributo dovuto all'ente unificato Formedil-CPT. Pertanto, le tabelle sono così determinate:

 

Quote
a carico agenzia

Quote
a carico lavoratore

Contributo
Cassa Edile
1,875% 0,375%
Fondo
Sanitario
0,6% -
Contributo
APE
2,92% -

Contributo
Formazione

3,868% -
Contributo
Catalogo formativo
0,2% -
Contributo
RLST
0,1% -
Contributo
nuove attività
0,1% -
Fondo prepensionamenti 0,2% -
Fondo Incentivo occupazione giovanile 0,1% -
Mutualizzazione
previdenza complementare
0,67% -
QAC
provinciali
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
QAC
Nazionali
0,18%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,22221 su P.G.F.)
0,18%
su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)
TOTALE 11,71936% su P.G.F. 1,46136% su P.G.F.


Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente composito 13,18072 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile (Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)


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CONTRIBUTI IN VIGORE
dal 1° Aprile 2019 (*)

Le Parti sociali - Ance, ACI Produzione Lavoro, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil - in data 18/07/2018 hanno sottoscritto il nuovo CCNL, a seguito del quale le tabelle contributive risultano così determinate:

 

Quote
a carico ditta

Quote
a carico lavoratore

Contributo
Cassa Edile(*)
1,875% 0,375%
Fondo
Sanitario (*) (**)
0,6% -
Contributo
APE
3,03% -
Contributo
Formedil - CPT
1,0% -
Contributo
RLST
0,1% -
Contributo
nuove attività
0,1% -
Fondo prepensionamenti (*) 0,2% -
Fondo Incentivo occupazione giovanile 0,1% -
Mutualizzazione
previdenza complementare
0,67% -
QAC
provinciali
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
QAC
Nazionali
0,18%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,22221 su P.G.F.)
0,18%
su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)
TOTALE 8,76136% su P.G.F. 1,46136% su P.G.F.

Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente composito 10,22272 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile (Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)

(*) In data 20 dicembre 2018 le parti sociali nazionali hanno sottoscritto un accordo relativo all’applicazione delle nuove aliquote – introdotte dall’accordo 18 luglio 2018 con decorrenza dal 1° ottobre 2018 – per il Fondo sanitario nazionale (0,35% su un minimo di 120 ore), il Fondo prepensionamenti (incremento di 0,10%) e il Fondo incentivo occupazione (0,10%).
In data 31/1/2019 le Associazioni Artigiane e PMI ANAEPA, CNA, Fiae, Claai hanno sottoscritto un accordo per l'omogeneizzazione dei contributi e dei salari.
In considerazione della necessaria ultimazione dei Regolamenti di tali Fondi, per il periodo ottobre 2018 / gennaio 2019 le suddette aliquote saranno inserite nelle buste paga di gennaio 2019. Pertanto, i corrispondenti contributi saranno versati dalle imprese alla Cassa Edile con la denuncia di competenza gennaio 2019.

In data 6/2/2019 le Parti, in considerazione dei tempi necessari per l’elaborazione delle paghe e della consegna delle denunce, hanno differito il termine per gli arretrati al mese di febbraio 2019.
Pertanto, i corrispondenti contributi saranno versati dalle imprese alla Cassa Edile con la denuncia di competenza gennaio 2019 oppure febbraio 2019.

(**) La nuova aliquota del contributo al Fondo sanitario nazionale dovuta dalle imprese per gli impiegati con decorrenza dal 1° ottobre 2018 (pari a 0,26%) sarà inserita, per il periodo ottobre 2018 / gennaio 2019, nella busta paga di gennaio 2019. Si precisa che la predetta aliquota va calcolata sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, premio di produzione e EDR.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la comunicazione CNCE n. 646 del 21 dicembre 2018, unitamente al citato accordo del 20 dicembre 2018 (circ. CNCE 650) ed all'Accordo sul differimento dei termini (circ. CNCE 651)

LAVORO INTERINALE

Aliquote Agenzie Somministrazione
Lavoro temporaneo

In forza dell'accordo 14/3/2016, le Agenzie di somministrazione verseranno il contributo per la formazione professionale, pari al 3,868%, in luogo del contributo dovuto all'ente unificato Formedil-CPT. Pertanto, le tabelle sono così determinate:

 

Quote
a carico agenzia

Quote
a carico lavoratore

Contributo
Cassa Edile(*)
1,875% 0,375%
Fondo
Sanitario (*) (**)
0,6% -
Contributo
APE
3,03% -

Contributo
Formazione

3,868% -
Contributo
RLST
0,1% -
Contributo
nuove attività
0,1% -
Fondo prepensionamenti (*) 0,2% -
Fondo Incentivo occupazione giovanile 0,1% -
Mutualizzazione
previdenza complementare
0,67% -
QAC
provinciali
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
QAC
Nazionali
0,18%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,22221 su P.G.F.)
0,18%
su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)
TOTALE 11,62936% su P.G.F. 1,46136% su P.G.F.


Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente composito 13,09072 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile (Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)


************************

CONTRIBUTI IN VIGORE
dal 1° Ottobre 2018 (*) al 31 Marzo2019

Le Parti sociali - Ance, ACI Produzione Lavoro, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil - in data 18/07/2018 hanno sottoscritto il nuovo CCNL, a seguito del quale le tabelle contributive risultano così determinate:

 

Quote
a carico ditta

Quote
a carico lavoratore

Contributo
Cassa Edile(*)
1,875% 0,375%
Fondo
Sanitario (*) (**)
0,6% -
Contributo
APE
3,0% -
Contributo
Formedil - CPT
1,0% -
Contributo
RLST
0,1% -
Contributo
nuove attività
0,1% -
Fondo prepensionamenti (*) 0,2% -
Fondo Incentivo occupazione giovanile 0,1% -
Mutualizzazione
previdenza complementare
0,67% -
QAC
provinciali
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
QAC
Nazionali
0,18%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,22221 su P.G.F.)
0,18%
su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)
TOTALE 8,73136% su P.G.F. 1,46136% su P.G.F.


Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente composito 10,19272 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile (Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)

(*) In data 20 dicembre 2018 le parti sociali nazionali hanno sottoscritto un accordo relativo all’applicazione delle nuove aliquote – introdotte dall’accordo 18 luglio 2018 con decorrenza dal 1° ottobre 2018 – per il Fondo sanitario nazionale (0,35% su un minimo di 120 ore), il Fondo prepensionamenti (incremento di 0,10%) e il Fondo incentivo occupazione (0,10%).
In data 31/1/2019 le Associazioni Artigiane e PMI ANAEPA, CNA, Fiae, Claai hanno sottoscritto un accordo per l'omogeneizzazione dei contributi e dei salari.
In considerazione della necessaria ultimazione dei Regolamenti di tali Fondi, per il periodo ottobre 2018 / gennaio 2019 le suddette aliquote saranno inserite nelle buste paga di gennaio 2019. Pertanto, i corrispondenti contributi saranno versati dalle imprese alla Cassa Edile con la denuncia di competenza gennaio 2019.

In data 6/2/2019 le Parti, in considerazione dei tempi necessari per l’elaborazione delle paghe e della consegna delle denunce, hanno differito il termine per gli arretrati al mese di febbraio 2019.
Pertanto, i corrispondenti contributi saranno versati dalle imprese alla Cassa Edile con la denuncia di competenza gennaio 2019 oppure febbraio 2019.

(**) La nuova aliquota del contributo al Fondo sanitario nazionale dovuta dalle imprese per gli impiegati con decorrenza dal 1° ottobre 2018 (pari a 0,26%) sarà inserita, per il periodo ottobre 2018 / gennaio 2019, nella busta paga di gennaio 2019. Si precisa che la predetta aliquota va calcolata sulle seguenti voci retributive: minimo, contingenza, premio di produzione e EDR.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la comunicazione CNCE n. 646 del 21 dicembre 2018, unitamente al citato accordo del 20 dicembre 2018 (circ. CNCE 650) ed all'Accordo sul differimento dei termini (circ. CNCE 651)

LAVORO INTERINALE

Aliquote Agenzie Somministrazione
Lavoro temporaneo

In forza dell'accordo 14/3/2016, le Agenzie di somministrazione verseranno il contributo per la formazione professionale, pari al 3,868%, in luogo del contributo dovuto all'ente unificato Formedil-CPT. Pertanto, le tabelle sono così determinate:

 

Quote
a carico agenzia

Quote
a carico lavoratore

Contributo
Cassa Edile(*)
1,875% 0,375%
Fondo
Sanitario (*) (**)
0,6% -
Contributo
APE
3,0% -

Contributo
Formazione

3,868% -
Contributo
RLST
0,1% -
Contributo
nuove attività
0,1% -
Fondo prepensionamenti (*) 0,2% -
Fondo Incentivo occupazione giovanile 0,1% -
Mutualizzazione
previdenza complementare
0,67% -
QAC
provinciali
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
0,70%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,86415 su P.G.F.)
QAC
Nazionali
0,18%
su P.G.F. + 23,45%

(oppure 0,22221 su P.G.F.)
0,18%
su P.G.F. + 23,45%
(oppure 0,22221 su P.G.F.)
TOTALE 11,59936% su P.G.F. 1,46136% su P.G.F.


Per semplicità di calcolo si potrà utilizzare il coefficiente composito 13,06072 da applicarsi sulla sola retribuzione imponibile (Paga Globale di Fatto – Imponibile GNF)

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