Cassa Edile di Capitanata

Cassa Edile di Capitanata

Viale Ofanto 246
71122 FOGGIA (FG)
Centralino +39 0881.3357.11
Fax +39 0881.6395.90
Codice Fiscale 80002590711

A proposito
di ritenute fiscali

Giungono in redazione e agli sportelli degli Uffici
numerose richieste circa la assoggettabilità fiscale
delle somme erogate, a vario titolo, dalla Cassa Edile.

La Cassa Edile eroga una serie di prestazioni, suddivise in due categorie principali: le prestazioni contrattuali (Accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, integrazione salariale per malattia e infortuni, Anzianità Professionale Edile) ed extracontrattuali (Indennità di disoccupazione invernale involontaria, assegni funerari, sussidi straordinari per i casi di particolare necessità ed eccezionale gravità, premi di studio, premio “1° giorno di scuola”, soggiorni climatici, soggiorni per lavoratori, protesi dentarie, oculistiche, ortopediche ed acustiche, attività formativo-culturali, contributo cure termali, indumenti e calzature da lavoro). L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da pagare e le modalità di pagamento, variano a seconda delle varie tipologie di prestazione.
 

PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda Accantonamenti e integrazione per malattia-infortunio, queste sono tassate alla fonte dal sostituto d’imposta (l’impresa per la quale si lavora). Per l’APE, invece, è la Cassa Edile che provvede ad inviare a domicilio il CUD; sarà cura del lavoratore provvedere a inserire nella dichiarazione reddituale (730 o Unico) tali somme, per l’eventuale conguaglio (a debito o a credito, a seconda dei casi).
 

PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

Le prestazioni extracontrattuali si dividono in due categorie: prestazione di carattere sanitario (ad esempio le protesi) e non sanitario. Le prestazioni di carattere sanitario sono esenti dall’Irpef, mentre per quelle non sanitarie vanno a loro volta distinte in prestazioni in danaro (ad esempio i premi di studio) e quelle in natura (ad esempio gli indumenti). Nel primo caso, è ancora la Cassa Edile che invia il CUD al diretto interessato (nel caso delle borse di studio, ad esempio, il CUD è inviato allo studente), che provvederà a tenerne conto in caso di dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda tutte le altre assistenze di carattere non sanitario che non sono in denaro, è la Cassa Edile, annualmente, a determinare l’importo complessivo delle prestazioni e a comunicare l’incidenza alle imprese, che di conseguenza provvederanno a calcolare l’imponibile fiscale per i lavoratori. I dipendenti, quindi, per questi “benefit” non dovranno fare nulla, perché sarà l’impresa a effettuare i necessari, eventuali, conguagli.
 
In proposito, si precisa che l’incidenza della spesa sostenuta da questa Cassa per le assistenze non sanitarie e rapportata alle retribuzioni versate, è pari allo 0,29% per l’esercizio 2007/2008.
Le imprese edili devono, quindi, effettuare il relativo conguaglio fiscale, entro e non oltre il 28 febbraio 2009, per i conseguenti adempimenti.
 In caso di dubbio, si rammenta che i CAAF – centri autorizzati di assistenza fiscale – e gli istituti di patronato, aventi sede presso tutte le organizzazioni sindacali, sono a disposizione per ogni altro utile chiarimento.