A proposito
di ritenute fiscali
Giungono in redazione e agli sportelli degli Uffici
numerose richieste circa la assoggettabilità fiscale
delle somme erogate, a vario titolo, dalla Cassa Edile.
La Cassa Edile eroga una serie di prestazioni,
suddivise in due categorie principali: le prestazioni contrattuali
(Accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, integrazione
salariale per malattia e infortuni, Anzianità Professionale Edile)
ed extracontrattuali (Indennità di disoccupazione invernale
involontaria, assegni funerari, sussidi straordinari per i casi di
particolare necessità ed eccezionale gravità, premi di studio,
premio “1° giorno di scuola”, soggiorni climatici, soggiorni per
lavoratori, protesi dentarie, oculistiche, ortopediche ed acustiche,
attività formativo-culturali, contributo cure termali, indumenti e
calzature da lavoro). L’imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) da pagare e le modalità di pagamento, variano a seconda
delle varie tipologie di prestazione.
PRESTAZIONI CONTRATTUALI
Per quanto riguarda Accantonamenti e integrazione
per malattia-infortunio, queste sono tassate alla fonte dal
sostituto d’imposta (l’impresa per la quale si lavora). Per l’APE,
invece, è la Cassa Edile che provvede ad inviare a domicilio il CUD;
sarà cura del lavoratore provvedere a inserire nella dichiarazione
reddituale (730 o Unico) tali somme, per l’eventuale conguaglio (a
debito o a credito, a seconda dei casi).
PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI
Le prestazioni extracontrattuali si dividono in
due categorie: prestazione di carattere sanitario (ad esempio le
protesi) e non sanitario. Le prestazioni di carattere sanitario sono
esenti dall’Irpef, mentre per quelle non sanitarie vanno a loro
volta distinte in prestazioni in danaro (ad esempio i premi di
studio) e quelle in natura (ad esempio gli indumenti). Nel primo
caso, è ancora la Cassa Edile che invia il CUD al diretto
interessato (nel caso delle borse di studio, ad esempio, il CUD è
inviato allo studente), che provvederà a tenerne conto in caso di
dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda tutte le altre
assistenze di carattere non sanitario che non sono in denaro, è la
Cassa Edile, annualmente, a determinare l’importo complessivo delle
prestazioni e a comunicare l’incidenza alle imprese, che di
conseguenza provvederanno a calcolare l’imponibile fiscale per i
lavoratori. I dipendenti, quindi, per questi “benefit” non dovranno
fare nulla, perché sarà l’impresa a effettuare i necessari,
eventuali, conguagli.
In proposito, si precisa che l’incidenza della spesa sostenuta da
questa Cassa per le assistenze non sanitarie e rapportata alle
retribuzioni versate, è pari allo 0,29%
per l’esercizio 2007/2008.
Le imprese edili devono, quindi, effettuare il relativo conguaglio
fiscale, entro e non oltre il 28 febbraio 2009,
per i conseguenti adempimenti.
In caso di dubbio, si rammenta che i CAAF – centri autorizzati di
assistenza fiscale – e gli istituti di patronato, aventi sede presso
tutte le organizzazioni sindacali, sono a disposizione per ogni
altro utile chiarimento.