Cassa Edile di Capitanata

Cassa Edile di Capitanata

Viale Ofanto 246
71122 FOGGIA (FG)
Centralino +39 0881.3357.11
Fax +39 0881.6395.90
Codice Fiscale 80002590711

RINNOVO CCNL
3 marzo 2022

Industria e Cooperazione

In data 3 marzo 2022 è stato rinnovato il CCNL Edilizia Industria e Cooperazione.

Nella pagina delle TABELLE PAGA è possibile scaricare i nuovi prospetti sia per gli Operai/Impiegati che per gli Apprendisti.

E' inoltre possibile scaricare la tabella di rimborso per la malattia infortunio (industria). Analogamente è possibile calcolare i rimborsi per gli altri settori.

E' possibile scaricare il testo dell'Accordo sottoscritto da questo link

SINTESI* ACCORDO RINNOVO
CCNL EDILIZIA INDUSTRIA E COOPERAZIONE
3 MARZO 2022

L'accordo per il rinnovo del contratto dell'edilizia industria e cooperative, firmato il 3 marzo 2022, scadrà il 30 giugno 2024, ed è stato sottoscritto dai sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil con Ance e Coop; prevede un aumento salariale di 92 euro a parametro 100 (operaio comune) erogato in due tranche: una dal mese di marzo, pari a 52 euro, e l'altra di 40 euro a luglio 2023. Le tabelle orarie e mensili per gli operai e gli impiegati della provincia di Foggia si possono scaricare nella sezione "Tabelle paga in vigore" del sito della Cassa Edile di Capitanata.

Il nuovo Ccnl contiene importanti misure per contrastare il sotto inquadramento: l'operaio comune e l'operaio qualificato otterranno l'inquadramento più alto attraverso la partecipazione a corsi di formazione oppure con un'anzianità minima di settore, certificata presso il sistema delle Casse edili, rispettivamente di 36 mesi di cui almeno 12 mesi presso lo stesso datore di lavoro, per gli operai comuni, e di 48 mesi di cui 12 mesi presso lo stesso datore di lavoro per gli operai qualificati.

Per professionalizzare i lavoratori sono previsti investimenti significativi e la definizione di un Catalogo Formativo Nazionale, offerti dal Formedil/CPT, con particolare attenzione al green building e alla sostenibilità; per questo è previsto uno specifico versamento aggiuntivo pari allo 0,20%, a partire da ottobre 2022 e comunque dopo aver messo in piedi i corsi. La qualificazione professionale sarà certificata e riconosciuta al singolo lavoratore, attraverso l'introduzione della Carta d'identità Professionale Edile (CIPE).

Viene introdotto un "Premio di Ingresso nel Settore": dal 1° marzo 2022 ai giovani di età inferiore ai 29 anni, assunti come operai per la prima volta nel settore, dopo 12 mesi di permanenza nella stessa impresa, sarà riconosciuto un importo aggiuntivo di 100,00 euro. Il premio non incide sugli istituti retributivi legali e contrattuali, compreso il t.f.r.

Con il contratto nazionale si porta in tutta Italia all'1% il contributo minimo per gli enti unificati formazione e sicurezza e si istituisce un'anagrafe di tutti gli RLS eletti in ciascuna azienda.

È prevista la formazione sulla sicurezza cosiddetta di "richiamo": ogni tre anni per tutti i lavoratori (invece dei 5 anni previsti dalla normativa vigente); inoltre dovranno tenere una formazione obbligatoria in materia di sicurezza (16 ore) anche gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

In tema di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni vi sarà uno specifico piano nazionale per la sorveglianza sanitaria tramite gli enti bilaterali, a sostegno delle imprese che spesso, piccole o piccolissime, non riescono concretamente a garantirla ai lavoratori. A livello nazionale è previsto un investimento di 7,5 milioni di euro per raggiungere questo obiettivo.

Con il "Patto di Cantiere" saranno registrate nelle Casse edili tutte le imprese che entrano in cantiere, con verifica sulla corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto applicato e con la possibilità di offrire una formazione specifica alla sicurezza a prezzi calmierati anche alle imprese che applicano contratti diversi dall'edilizia nel cantiere.

Lo strumento della "contrattazione di anticipo" sarà esteso a tutte le opere pubbliche superiori a 50 milioni di euro.

In tema di governo degli orari di lavoro si recepiscono le norme contenute nei tre accordi sottoscritti da Governo e Sindacati: sia per le grandi opere pubbliche che per le opere private di particolare significato, si potrà ricorrere a lavorazioni a ciclo continuo, h 24 e 7 giorni su 7, solo mediante l'attività minima di 4 squadre operanti su turni di massimo 8 ore a turno e previa contrattazione collettiva. In questo modo si generalizza un'organizzazione del lavoro e un governo degli orari di fatto che mettono la salute e sicurezza e la creazione di occupazione al primo posto.

Le parti si impegnano ad approvare lo Statuto del Fondo FNAPE (Anzianità professionale edile) entro il 15 marzo 2022, per permettere la sua istituzione dal 1° aprile 2022.
Dal 1° ottobre 2022 entreranno in vigore automaticamente le nuove aliquote Ape regionali. Per la Puglia, tale aliquota è fissata al 3,04%.
Il contributo Ape sarà versato dal 1° ottobre 2022 su un minimo di 140 ore, dal 1° ottobre 2023 su un minimo di 150 ore e dal 1° ottobre 2024 su un minimo di 160 ore.
Eventuali riserve generate dall'aumento del contributo saranno utilizzate per incrementare la formazione e le premialità.

I periodi di prova, in giorni di effettivo servizio, sono così modificati:

Impiegati di 1ª cat. sup., 1ª cat. e 2ª cat. : 6 mesi
Impiegati di 4º livello, 3ª cat., 4ª cat. e 4ª cat. primo impiego: 3 mesi
Operai di 4º livello e specializzati: 30 giorni
Operai qualificati: 25 giorni
Altri operai: 15 giorni

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale il decorso del periodo di prova per gli operai è sospeso fino alla ripresa del lavoro purché questa intervenga entro 30 giorni dalla relativa comunicazione.

La trasferta regionale, fatte salve le regolamentazioni già in atto nelle Regioni o che saranno attuate entro il 30 settembre 2022, dal 1° ottobre 2022 consentirà, anche nei cantieri di durata superiore a 3 mesi, all'impresa di effettuare tutti gli adempimenti per i suoi lavoratori in trasferta presso la propria Cassa edile di provenienza. Dal 3° mese, il sistema informatico imputerà automaticamente le contribuzioni alla Cassa edile di destinazione.
Le parti sociali territoriali possono pattuire una diversa regolamentazione.

Per gli operai, i periodi di preavviso sono ora computati in giorni lavorativi.
Per gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine i giorni eventualmente intercorrenti tra l'effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento.
In caso di dimissioni, per gli impiegati non in prova, la durata del preavviso è la seguente:

fino al 5º anno di servizio:
1ª cat. super e 1ª cat.: 1 mese
2ª cat. e 4º liv.: 1 mese
3ª cat., 4ª cat., 4ª cat. primo impiego: 15 giorni

dal 6º al 10º anno di servizio:
1ª cat. super e 1ª cat.: 2 mesi
2ª cat. e 4º liv.: 1 mese
3ª cat., 4ª cat., 4ª cat. primo impiego: 1 mese

oltre il 10º anno:
1ª cat. super e 1ª cat.: 3 mesi
2ª cat. e 4º liv.: 2 mesi
3ª cat., 4ª cat., 4ª cat. primo impiego: 1 mese

Il licenziamento e le dimissioni vanno comunicati per iscritto nel rispetto delle norme di legge.

Il contratto a termine (lavoro a tempo determinato) è stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015.
Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 21 del suddetto decreto.
Durata del contratto a termine: fino al 30 settembre 2022 possono essere stipulati contratti a termine di durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi) per le seguenti situazioni:
- avvio di un nuovo cantiere o di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni di età e di soggetti di età superiore a 45 anni, di cassaintegrati, di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi residenti in aree geografiche con tasso di occupazione femminile inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, è riconosciuto il diritto di precedenza, entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine, abbiano prestato attività per complessivi 24 mesi, più i 12 mesi previsti dall'eventuale applicazione dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015.

Le Parti sociali che hanno sottoscritto il rinnovo hanno rinviato specifiche materie a protocolli successivi, che diventeranno parte integrante del Ccnl, e anche alla contrattazione locale; di tali accordi daremo successivamente notizia anche attraverso il sito istituzionale non appena saranno operativi.

*NOTA BENE: La presente sintesi è stata compilata al solo scopo di agevolare la diffusione dei contenuti dell'Accordo sottoscritto dalle Parti sociali. In caso di errori, imprecisioni o controversie fa fede il testo originale dell'Accordo, consultabile integralmente anche sul sito della CNCE, nonché le pubblicazioni ufficiali e le interpretazioni autentiche delle Parti sociali medesime.