Statuto
Cassa Edile di Capitanata
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
Ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile, tra la Sezione
Costruttori Edili Confindustria Foggia – Associazione degli
Industriali di Capitanata aderente all’Associazione nazionale
costruttori edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la
Fillea-CGIL della provincia di Foggia aderenti rispettivamente alle
Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è
costituita la Cassa Edile di Capitanata per gli scopi e i compiti
fissati nel presente Statuto.
La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, nella provincia di
Foggia e per le materie indicate nel presente Statuto, dei
contratti e accordi collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni
nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL),
nonché tra la Sezione Costruttori Edili Confindustria Foggia –
Associazione degli Industriali di Capitanata e la Feneal-UIL,
Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Foggia. La Cassa
Edile è altresì lo strumento per l’attuazione, nella provincia di
Foggia e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti
e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali
dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore
ANAEPA-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, FIAE-Casartigiani e
CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo
quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e
successive integrazioni e modificazioni.
La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si
avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica
per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è
espressione dell’autonomia collettiva ed è basato sul principio di
bilateralità e pariteticità.
Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono
stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali
stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e,
nell’ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi
collettivi territoriali.
L’organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento,
di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti
dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono
disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle
parti di cui al primo comma del presente punto 2 e, nell’ambito di
quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi
territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali
stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente
effetti nei confronti della Cassa Edile.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni
predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui
all’ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei
confronti della Cassa Edile.
La Cassa Edile non ha fini di lucro.
Alla Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,
durante la vita della Cassa.
La Cassa Edile ha sede a Foggia
Articolo 2
RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE
La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente
di cui al successivo articolo 9.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione
all'attività della Cassa è competente il Foro di Foggia
Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della
Cassa Edile.
Articolo 3
COMPITI
La Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi
collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell’articolo 1 del
presente Statuto, a:
- gestione accantonamenti previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro;
- prestazioni di previdenza e di assistenza a
favore degli iscritti alla Cassa;
- ogni altro compito congiuntamente affidato
dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo
1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste,
congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di Foggia ad esse
aderenti.
Ferma restando l’unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e
dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla
base di accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e
territoriali di cui al punto 2 dell’articolo 1, aspetti specifici
per le Casse Edili medesime derivanti dai contratti ed accordi
collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui
al punto 2 dell’articolo 1.
La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione
nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi
nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione
medesima.
Articolo 4
ISCRITTI
Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni
contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi
gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e
accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui
all'articolo 1 del presente Statuto.
FUNZIONI
La Cassa adempie alle proprie funzioni a favore degli
iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o
cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica.
Articolo 5
RAPPORTO DI ISCRIZIONE
L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative
modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della
CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne
l’omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.
Con l’iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi
gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo
correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa
Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati
dalle Organizzazioni di cui all’articolo 1.
L'iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli
obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro
anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo
disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.
L'iscrizione dell’impresa cessa altresì per chiusura definitiva
dell'attività nella provincia.
Titolo II
Contributi e prestazioni
Articolo 6
CONTRIBUZIONE
Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla
Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali
stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di
questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori della provincia di Foggia ad esse aderenti.
I contributi alla Cassa Edile sono versati dalle imprese sulla base
dei valori convenzionali delle retribuzioni stabiliti dalle parti di
cui al punto 2 dell'art. 1.
Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei
lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed
inscindibili tra loro.
Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle
disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito
Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità
relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai
provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.
Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro
trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.
L’impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di
contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione
corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui
documenti di legge.
Articolo 7
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi
nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti
1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli accordi locali
stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi
nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori della provincia di Foggia aderenti alle richiamate
Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle
Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti
delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di
Gestione e comunicate alla CNCE.
La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle
regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali,
stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e
territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.
Titolo III
Organi amministrativi e di controllo
Articolo 8
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Sono Organi della Cassa Edile:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Comitato di Gestione
- il Consiglio Generale
- il Collegio Sindacale.
Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi
nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con
gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni
territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
Articolo 9
PRESIDENTE
Il Presidente della Cassa Edile è designato dalla Associazione
territoriale delle imprese di cui al punto 1 dell'articolo 1.
Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio
Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di
fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente dura in carica 3 anni, salvo quanto previsto
dall’articolo 12 lettera C), e può ricoprire la carica
consecutivamente per non più di due volte.
Spetta al Presidente di:
a) provvedere alla convocazione ordinaria e
straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale,
sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
b) sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla
applicazione dello Statuto;
c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle
deliberazioni del Comitato di Gestione.
In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per
iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli
nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue
funzioni.
In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il
Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di
cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.
Articolo 10
VICE PRESIDENTE
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei
lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione
di Vice Presidente.
Il Vice Presidente della Cassa dura in carica 3 anni, salvo quanto
previsto dall’articolo 12 lettera C), e può ricoprire la carica
consecutivamente per non più di due volte.
Spetta al Vice Presidente:
a) sovraintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione
dello Statuto;
b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle
deliberazioni del Comitato di Gestione.
In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare
per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra
quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle
sue funzioni.
In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice
Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali
di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.
Articolo 11
COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice
Presidente.
Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare un
componente del Consiglio di Amministrazione espresso dalle
Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell’articolo 1.
Spetta al Comitato di Presidenza di:
- sovraintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione
alle delibere del Comitato di Gestione;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del
Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati
dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e
prestazioni.
Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro
30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide
in via definitiva.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento
dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma
abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Articolo 12
COMITATO DI GESTIONE
A) Compiti
Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla
amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti
necessari allo scopo, nell’ambito degli accordi di cui al punto 2
dell’articolo 1.
In particolare il Comitato di Gestione:
a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con
i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi
stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2
dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
b) predispone il bilancio consuntivo;
c) delibera i regolamenti interni della Cassa;
d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che
amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli
riguardanti la riscossione dei contributi;
e) stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle
disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla
denuncia e al versamento dei contributi;
f) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di
riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al Patrimonio
della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e
straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le
imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
h) cura la raccolta dei dati statistici e la
loro illustrazione e pubblicazione;
i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni,
postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri
ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di
esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità,
anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in
arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne
recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre,
deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed
elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutari;
j) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene
convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
k) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della
Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo16;
l) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle
direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per
le Casse Edili;
m) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per
argomenti specifici.
B) Composizione
Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica
complessivamente da 12 componenti di cui:
a) 6 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE;
b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei
lavoratori di cui all'articolo 1.
La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata, con
nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo
d’intesa 18 dicembre 1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed
integrativi dello stesso e con l’accordo locale sulle modalità di
attuazione.
C) Durata e gratuità della carica
I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e
possono essere confermati.
E' però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di
provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del
triennio.
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in
carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
I Componenti del Comitato di Gestione, ivi compresi il Presidente ed
il Vice Presidente, restano comunque in carica fino alla loro
sostituzione.
La carica è gratuita.
D) Convocazioni
Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se
ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre
e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente,
dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o
dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Comitato di Gestione e' fatta mediante avviso
scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per
la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà
essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora
della riunione e dell’ordine del giorno.
Di norma il Direttore della Cassa Edile partecipa alle riunioni e
svolge le funzioni di segreteria.
E) Deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è necessaria
la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Nel caso di attuazione del secondo comma del paragrafo 1) della
lettera B), per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione
e’ necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei
componenti.
Articolo 13
CONSIGLIO GENERALE
A) Compiti
Spetta al Consiglio Generale di:
- esaminare e valutare il piano previsionale
delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese
o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le
decisioni del Comitato di Presidenza.
B) Composizione
Il Consiglio Generale e' composto da:
- 12 componenti del Comitato di Gestione;
- 2 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente
all'ANCE, 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di
cui al punto 2 dell’articolo 1;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei
lavoratori di cui all’art. 1.
C) Durata e gratuità della carica
I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio,
possono essere confermati e restano comunque in carica fino alla
loro sostituzione.
E' data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere
alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in
carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
La carica è gratuita.
D) Convocazioni
Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e
straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei
membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso
scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per
la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà
essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora
della riunione e dell’ordine del giorno.
E) Deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria
la presenza di due terzi dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Articolo 14
COLLEGIO SINDACALE
A) Composizione
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati
rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di
lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni
nazionali di cui al punto 1 dell'articolo 1.
Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune
accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell’articolo 1.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall’ordine
provinciale dei Dottori Commercialisti.
Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra gli
iscritti nel Registro dei revisori contabili.
B) Attribuzioni
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli
art.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo
della Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri
contabili.
Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le
eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro
funzioni.
Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità,
ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne
faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.
I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle
riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.
C) Durata
I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono
essere revocati se non per giusta causa e comunque durano in carica
fino alla loro sostituzione.
D) Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene
fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione quando non sia
previsto da disposizioni di legge.
Titolo IV
Personale- Patrimonio – Bilanci
Articolo 15
DIRETTORE
Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato,
esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della
professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le
attribuzioni e il trattamento economico.
Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di
Gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui
affidati - da' attuazione alle deliberazioni dei predetti organi
statutari.
Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli
Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle
direttive ricevute dagli organi gestionali.
In particolare, il Direttore:
a) organizza e dirige il personale della
Cassa;
b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e
delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
c) sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia
tecnici che amministrativi;
d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del
Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio
Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive
unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
e) coadiuva il Comitato di Presidenza
nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere
i rapporti con gli istituti di credito;
f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la
certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di
competenza del Presidente;
g) riferisce annualmente dei risultati relativi all’estensione della
sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non
iscritti.
Articolo 16
PERSONALE DELLA CASSA
L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di
Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una
selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.
Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della
Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato
di Presidenza, sentito il Direttore.
Articolo 17
PATRIMONIO
Il Patrimonio della Cassa è costituito:
a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o
qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare
speciali riserve e accantonamenti;
c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni,
elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie
autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della
Cassa.
I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in
titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o
obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari
autorizzati dalla CNCE.
Articolo 18
ENTRATE
Costituiscono entrate della Cassa:
a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da
parte dei lavoratori;
b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli
interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative
disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei
contributi dovuti;
d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in
genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione
oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite
dalla Cassa;
e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali
autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa.
Articolo 19
PRELEVAMENTI E SPESE
Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate citate
all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo,
ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla
relativa documentazione vistata dal Direttore.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento
dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma
abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente
debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente
articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di
Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione
imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori.
Articolo 20
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre
di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a
predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le
singole gestioni della Cassa - che deve riportare in forma chiara e
precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione
patrimoniale.
In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle
voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto
negli accordi nazionali.
Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società
di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli
accordi nazionali.
Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio
Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione
in cui si deve procedere alla sua approvazione.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso
l'esercizio.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo -
situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle
relazioni del Presidente della Cassa Edile, del Collegio Sindacale e
corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente
richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2
dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni
altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione
Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato
alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2
dell’articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione perché si
incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo,
redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di
trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al
Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.
Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio
finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di
Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio
Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.
Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni
territoriali di cui all’articolo 1 entro il termine di trenta giorni
dalla sua approvazione.
Titolo V
Disposizioni varie
Articolo 21
LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo
tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1
su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui
al medesimo punto 1 dell'articolo 1.
Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi
da ogni attività per disposizione di legge.
Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell’allegato uno
dell’accordo 18 dicembre 1998, la messa in liquidazione della Cassa
Edile è disposta inoltre con intesa con le Associazioni artigiane di
cui all’art. 1.
Trascorsi 6 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto,
il Presidente del Tribunale di Foggia.
Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in
liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e
successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della
liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre
1996 n. 662.
In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le
decisioni del Presidente del Tribunale di Foggia.
Articolo 22
MODIFICHE ALLO STATUTO
Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle
Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo,
sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità
della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
Articolo 23
NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.