Che cosa è
la Cassa Edile?
Una garanzia
per le Imprese i Lavoratori le loro Famiglie
Assicura
alle Imprese l'erogazione "agli aventi
diritto"
delle competenze contrattuali maturate
Contribuisce
al sostegno economico dei lavoratori e delle loro famiglie
Svolge
una funzione sociale e di promozione sul territorio
La Cassa Edile di Capitanata
e la sua evoluzione
storica e istituzionale
La Cassa Edile di Capitanata di Mutualità e di Assistenza è stata costituita in data 5 dicembre 1961, con accordo sindacale sottoscritto dai legali rappresentanti dell’epoca dell’Associazione degli Industriali, della Sezione dei Costruttori Edili, delle Organizzazioni Sindacali Confederali CGIL CISL e UIL e delle Federazioni Sindacali di Categoria FENEAL, FILCA e FILLEA.
In data 19 dicembre 1961 venne insediato il primo Consiglio di Amministrazione dell’Ente, costituito pariteticamente dai rappresentanti della Sezione Costruttori Edili dell’Assindustria e delle Organizzazioni Sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.
Operativamente, l’attività della Cassa Edile ebbe inizio il giorno 2 gennaio 1962, presso i locali messi a disposizione dall’Associazione degli Industriali di Capitanata. Successivamente, la sede fu trasferita in Via Silvio Pellico 7/c. Nella primavera del 2000, la sede della Cassa è stata trasferita in Viale Ofanto - Angolo Corso del Mezzogiorno, maggiormente idonea a soddisfare le accresciute esigenze delle Imprese e dei Lavoratori.
La lungimiranza degli Amministratori e l’impegno della Struttura, hanno consentito alla Cassa Edile di Capitanata di assolvere, con determinazione, al ruolo fondamentale di Ente di Previdenza e di Assistenza, quale attività primaria e fondamentale, rappresentando, nel contempo, un Osservatorio privilegiato del Comparto dell’Edilizia, dei Sistemi Urbanistici e del Mercato del Lavoro.
L’elevata funzione sociale conseguita dalla Cassa Edile di Capitanata nel decorso degli anni, ha contribuito a consolidare il “Sistema delle Casse Edili” su tutto il territorio nazionale, mediante l’assolvimento di nuove funzioni e prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale che, ad integrazione dell’erogazione degli accantonamenti, riferiti alla Gratifica Natalizia ed alle Ferie, hanno garantito la tutela dei Lavoratori e delle Imprese, assegnando, in tal modo, all’Ente, la funzione, altamente sociale, di Organismo al servizio della Collettività.
In tale contesto, è stata introdotta l’integrazione salariale per malattia ed infortunio ed è stata istituita l’Anzianità Professionale Edile, quale testimonianza concreta e tangibile della sensibilità dell’Ente a favore dei Lavoratori che hanno impiegato le loro energie lavorative al servizio dell’edilizia e delle attività collegate.
La dedizione e la fedeltà per una attività, quale è quella delle costruzioni, richiede qualificazione ed impegno, fattori indispensabili per assicurare un elevato standard di qualità e di modernizzazione dell’intero apparato produttivo della Capitanata e, specificatamente, dell’Edilizia, data la funzione trainante che tale comparto ha rappresentato e – tuttora – rappresenta per l’intero sistema economico provinciale.
La conferma delle valutazioni, testé, sviluppate, trova riscontro, analizzando le singole fasi storiche dell’attività dell’Ente, ciascuna caratterizzata da una particolare tipologia delle prestazioni svolte.
Verso la fine degli anni settanta, infatti, la Cassa Edile di Capitanata intende testimoniare la sua vicinanza ai Lavoratori ed alle loro Famiglie, introducendo l’assistenza straordinaria, a parziale copertura delle spese sostenute per eventi eccezionali che, certamente, compromettono il quotidiano bilancio familiare.
Parallelamente viene estesa l’attenzione ai figli studenti dei Lavoratori, mediante l’istituzione di borse di studio per ogni ordine e grado, intendendo stimolare gli stessi ad applicarsi nello studio ed accrescere il loro livello culturale e professionale.
Nel 1984 viene istituito il premio “APE una tantum” – Anzianità Professionale Edile Straordinaria –, al fine di integrare, con il sistema della capitalizzazione, la pensione dei Lavoratori che, per sopraggiunti limiti di età, cessano la loro attività nel settore edile.
Il persistente aumento del volume di attività determinatosi, anche in conseguenza della gamma delle prestazioni, ha comportato la realizzazione di un adeguato sistema informatico, finalizzato allo snellimento delle procedure tecniche, che ha rappresentato una vera e propria avanguardia nei confronti delle Imprese e dei Consulenti del Lavoro.
Tale sistema è stato, ulteriormente, potenziato nel tempo, mediante l’istituzione di un completo e dinamico sito Internet a disposizione degli utenti e delle parti sociali e, successivamente, mediante l’istallazione del sistema “SICENET”, per l’acquisizione, in via telematica, delle denunce nominative, con conseguente economia di costi per le Imprese e velocizzazione degli adempimenti, aprendo la strada anche a nuovi servizi.
Verso la fine degli anni ottanta, si entra nell’attuale fase di sviluppo della Cassa Edile, determinata dalla crescita dell'attività di assistenza extracontrattuale, che, in questi ultimi anni, ha registrato una espansione sia quantitativa che qualitativa.
Sempre in questo decennio, grazie anche ad una oculata gestione e ad un rigoroso utilizzo delle disponibilità finanziarie, la Cassa ha progressivamente ampliato le proprie prestazioni straordinarie. Gli interventi assistenziali ed integrativi hanno riguardato e riguardano, in particolar modo, negli ultimi venti anni, le integrazioni per malattia, per un importo di oltre 4 milioni di euro (37,2% del totale della spesa per assistenza), gli indumenti e calzature da lavoro ( un milione e 886 mila Euro, pari al 17,4%), premi e borse di studio per un milione 461 mila Euro (13,5%), i contributi per le protesi ( un milione 138 mila Euro, 10,5%); i soggiorni climatici, 926 mila Euro (8,6%), e le integrazioni per infortunio 730 mila Euro (6,8%).
Tali dati confermano la funzione, altamente sociale, della Cassa Edile di Capitanata, antesignana degli indirizzi, assunti a livello nazionale, dell’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute della collettività e del miglioramento della qualità della vita.
Dal 1984 ad oggi la spesa per le prestazioni straordinarie è andata crescendo sempre più, superando abbondantemente il miliardo di vecchie lire per esercizio, fino a raggiungere quasi un milione di Euro. In definitiva, una varietà di iniziative e una gamma di assistenze che fanno della Cassa Edile uno strumento essenziale di sostegno sociale ed economico ai Lavoratori edili e alle loro Famiglie.
La Cassa Edile di Capitanata è depositaria di una banca dati di rilevanti dimensioni sulla struttura dell'edilizia nella provincia. Regolarmente da anni mette a disposizione di tutti il numero delle Imprese iscritte; il numero dei Lavoratori denunciati e quello delle ore lavorate, nonché i dati relativi alle prestazioni per gli infortuni e le malattie professionali.
Con l'istituzione dell'APE e l'avvio dell'assistenza straordinaria nuove informazioni vengono fornite sulla produttività e sulle condizioni lavorative e sociali del settore. Dall’inizio dei primi anni ottanta, con la creazione di un apposito centro di elaborazione dati è, inoltre, possibile conoscere la struttura delle Imprese per numero di occupati e la composizione professionale e demografica dell'occupazione operaia. Si tratta di una mole di dati notevoli che consente di "leggere", per grandi numeri, l'evoluzione dell'edilizia foggiana, nonché i fattori che hanno, sensibilmente, influito sull'attività produttiva, soprattutto in termini di crescita occupazionale.
Di notevole profilo, i servizi dati alla Famiglia, con l'attivazione, sin dai primi anni '60, delle colonie estive per i figli dei Lavoratori. Così come hanno dato ottima risposta i soggiorni climatici per anziani, nati qualche anno più tardi.
Nel 1994 la Cassa Edile di Capitanata, decide di informare i propri iscritti, creando un "house organ", in cui vengono riportate tutte le notizie riguardanti il settore, con un inserto che, di volta in volta, aiuta i Lavoratori e le Imprese, nel complicato mondo della burocrazia edile. "MondoEdile", questo il nome del Notiziario, nato come bollettino informativo, è divenuto un vero e proprio giornale, letto con attenzione dagli addetti ai lavori.
Gli anni ‘90 sono un decennio di innovazione per la Cassa Edile. Infatti, nel 1995, nasce il sito web della Cassa. E' uno dei primi Enti Regionali a dotarsi di uno strumento di forte impatto comunicativo. Oggi il Sito della Cassa Edile di Capitanata, è seguito con attenzione dal Centro Studi, che puntualmente rinnova le pagine, per un aggiornamento in tempo reale dell'informazione tecnica della Cassa.
Ma la fine degli anni '90, fino ai giorni nostri, significa anche una proposizione della Cassa Edile di Capitanata quale ente di dibattito su temi legati all'Edilizia. Infatti, è proprio in quest’ultimo lustro che si avviano una serie di convegni che consentono agli iscritti di poter essere aggiornati e poter argomentare, con rappresentanti d’eccezione del mondo delle Costruzioni.
Nell'ambito dei compiti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, la Cassa Edile provvede anche alla riscossione di contributi per la formazione professionale delle maestranze edili, che poi trasferisce all’Ente Scuola Edile provinciale. Egualmente riscuote i contributi di competenza del Comitato Paritetico Territoriale per la Sicurezza e la Prevenzione degli Infortuni sul lavoro. Infine, svolge il servizio di riscossione per conto delle Organizzazioni Sindacali, sia degli Imprenditori che dei Lavoratori, delle "quote di adesione contrattuale" e delle "deleghe sindacali".
Un’analisi approfondita, con relativo commento, è dedicata all’occupazione dei Lavoratori iscritti alla Cassa Edile, con l’intento di riconsiderare in un periodo storico, notevolmente, significativo, l’evolversi della situazione dell’edilizia in Capitanata. Nel 1962-1963, la Cassa Edile di Capitanata operava in un periodo di consistente espansione del settore. Infatti, il numero dei Lavoratori registrati raggiungeva le 7.500 unità a fronte di 196 Imprese aderenti. Sono ancora i numeri ad evidenziare il massimo della crescita occupazionale nell’esercizio 1980-81 con 9.676 Lavoratori e 639 Imprese iscritte.
La fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta sono quelli in cui l'intervento pubblico sembra farsi più intensivo rispetto ai bisogni infrastrutturali ed abitativi della popolazione; si assiste ad una ripresa della progettualità e dei programmi di edilizia residenziale; si sviluppano gli insediamenti industriali ed il terziario avanzato.
Alla crisi dell’inizio degli anni novanta, soprattutto in termini occupazionali: solo 6.435 Lavoratori iscritti nel 1992 (minimo storico: 5.778 nel 1986), segue la lenta, ma progressiva ripresa nella seconda metà dello stesso decennio.
La fine degli anni novanta e l'inizio del nuovo secolo sono caratterizzati dal rilancio degli investimenti nel residenziale di nuova costruzione, seguito dal recupero residenziale conseguente, anche, all’agevolazione del 41%, ed ancora dagli interventi per il Giubileo che hanno determinato una ripresa, una crescita importante, con effetti positivi che si faranno sentire ancora per qualche anno.
Ma gli effetti di questi cambiamenti non riguardano soltanto la struttura dell'occupazione, bensì lo stesso sistema delle Imprese, il cui numero è passato da 196 a 1510. L’analisi dei livelli occupazionali susseguitasi nel corso degli anni ed il numero delle Imprese iscritte, confermano la peculiare struttura del comparto dell’edilizia, determinata dalla discontinuità dei flussi di investimento e dalla inadeguata progettualità di Opere pubbliche.
Analoga considerazione riflette l’andamento dell’Edilizia privata, la cui espansione viene frenata dal ritardo di approvazione degli strumenti urbanistici, dei programmi di fabbricazione e dei Piani Regolatori Generali. Al contrario, una pianificazione adeguata e sistematica delle opere da progettare, di quelle da cantierizzare e da completare, potrà conseguire uno standard costante di investimento nel settore, in modo da garantire, per il futuro, i livelli occupazionali ed un sistema di piccole e medie Imprese che rappresentano la struttura portante dell’economia provinciale. In presenza di tale realtà, sviluppatasi in terra di Capitanata, la Cassa Edile ha, anche, assunto un ruolo propositivo di stimolo nei confronti delle Pubbliche Istituzioni e degli Enti di Spesa, per l’attuazione di un sistema moderno di realizzazioni di interventi nel comparto delle Costruzioni, adeguati all’evoluzione delle esigenze primarie di sviluppo del territorio e di riqualificazione dell’intero tessuto urbano e sociale.
Agli inizi dell’ultimo decennio del secolo scorso si sviluppa, con gradualità e sistematicità, il “Sistema delle Casse Edili”, con il coordinamento della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili. Si procede, infatti, alla costituzione di una Banca Dati Nazionale dei Lavoratori iscritti, alla realizzazione dell’Assistenza Sanitaria valevole su tutto il territorio nazionale ed alla costituzione del Fondo di Previdenza Integrativo del Settore. Una realtà, quindi – quella della Cassa Edile di Capitanata – che opera sul territorio, anche, come fattore di crescita e di sviluppo dell’intero apparato produttivo della Capitanata e per il contributo che, inevitabilmente, imprimerà alla modernizzazione del sistema delle Imprese ed alla crescita occupazionale.
La globalizzazione dei mercati mondiali
selezionerà, necessariamente, le Imprese tecnologicamente rinnovate
ed economicamente competitive ed in previsione degli scenari futuri
del terzo millennio, il ruolo della Cassa Edile assumerà un
ulteriore elemento di spinta propulsiva, proiettata ad annoverare la
Capitanata tra le zone evolute del Sistema Italia.
Statuto
Cassa Edile di Capitanata
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
COSTITUZIONE, SEDE E DURATA
Ai sensi dell’art.36 e seguenti del Codice Civile, tra la Sezione
Costruttori Edili Confindustria Foggia – Associazione degli
Industriali di Capitanata aderente all’Associazione nazionale
costruttori edili (ANCE) e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la
Fillea-CGIL della provincia di Foggia aderenti rispettivamente alle
Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è
costituita la Cassa Edile di Capitanata per gli scopi e i compiti
fissati nel presente Statuto.
La Cassa Edile è lo strumento per l'attuazione, nella provincia di
Foggia e per le materie indicate nel presente Statuto, dei
contratti e accordi collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni
nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL),
nonché tra la Sezione Costruttori Edili Confindustria Foggia –
Associazione degli Industriali di Capitanata e la Feneal-UIL,
Filca-CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Foggia. La Cassa
Edile è altresì lo strumento per l’attuazione, nella provincia di
Foggia e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti
e accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali
dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore
ANAEPA-Confartigianato, ANSE/ASSOEDILI-Cna, FIAE-Casartigiani e
CLAAI, nonché tra le rispettive Organizzazioni territoriali, secondo
quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e
successive integrazioni e modificazioni.
La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si
avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica
per le Casse Edili (di seguito denominata CNCE). Tale sistema è
espressione dell’autonomia collettiva ed è basato sul principio di
bilateralità e pariteticità.
Le norme di costituzione e statutarie della Cassa Edile sono
stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali
stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e,
nell’ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi
collettivi territoriali.
L’organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento,
di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti
dalle intese di cui al secondo comma del successivo articolo 3, sono
disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle
parti di cui al primo comma del presente punto 2 e, nell’ambito di
quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi
territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali
stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente
effetti nei confronti della Cassa Edile.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni
predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui
all’ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei
confronti della Cassa Edile.
La Cassa Edile non ha fini di lucro.
Alla Cassa Edile è fatto divieto di distribuire, anche in modo
indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,
durante la vita della Cassa.
La Cassa Edile ha sede a Foggia
Articolo 2
RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE
La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente
di cui al successivo articolo 9.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione
all'attività della Cassa è competente il Foro di Foggia
Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della
Cassa Edile.
Articolo 3
COMPITI
La Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi
collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell’articolo 1 del
presente Statuto, a:
- gestione accantonamenti previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro;
- prestazioni di previdenza e di assistenza a
favore degli iscritti alla Cassa;
- ogni altro compito congiuntamente affidato
dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell'articolo
1 del presente Statuto e/o, nell'ambito delle direttive di queste,
congiuntamente dalle Organizzazioni provinciali di Foggia ad esse
aderenti.
Ferma restando l’unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e
dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla
base di accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e
territoriali di cui al punto 2 dell’articolo 1, aspetti specifici
per le Casse Edili medesime derivanti dai contratti ed accordi
collettivi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui
al punto 2 dell’articolo 1.
La Cassa Edile attua le direttive emanate dalla Commissione
nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi
nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto della Commissione
medesima.
Articolo 4
ISCRITTI
Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni
contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi
gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e
accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui
all'articolo 1 del presente Statuto.
FUNZIONI
La Cassa adempie alle proprie funzioni a favore degli
iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o
cooperativistica dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica.
Articolo 5
RAPPORTO DI ISCRIZIONE
L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative
modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della
CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne
l’omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.
Con l’iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi
gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo
correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la Cassa
Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati
dalle Organizzazioni di cui all’articolo 1.
L'iscrizione dell’impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli
obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro
anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo
disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.
L'iscrizione dell’impresa cessa altresì per chiusura definitiva
dell'attività nella provincia.
Titolo II
Contributi e prestazioni
Articolo 6
CONTRIBUZIONE
Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla
Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali
stipulati dalle Associazioni di cui all'articolo 1 e, nell'ambito di
questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori della provincia di Foggia ad esse aderenti.
I contributi alla Cassa Edile sono versati dalle imprese sulla base
dei valori convenzionali delle retribuzioni stabiliti dalle parti di
cui al punto 2 dell'art. 1.
Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei
lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed
inscindibili tra loro.
Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle
disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito
Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità
relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai
provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.
Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro
trattenute - da parte delle imprese - sulla relativa retribuzione.
L’impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di
contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione
corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui
documenti di legge.
Articolo 7
PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi
nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti
1 e 2 dell'articolo 1 del presente Statuto e dagli accordi locali
stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi
nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori della provincia di Foggia aderenti alle richiamate
Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle
Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti
delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di
Gestione e comunicate alla CNCE.
La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle
regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali,
stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti.
La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e
territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.
Titolo III
Organi amministrativi e di controllo
Articolo 8
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO
Sono Organi della Cassa Edile:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Comitato di Gestione
- il Consiglio Generale
- il Collegio Sindacale.
Gli organi delle Casse Edili sono vincolati ad applicare gli accordi
nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con
gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni
territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
Articolo 9
PRESIDENTE
Il Presidente della Cassa Edile è designato dalla Associazione
territoriale delle imprese di cui al punto 1 dell'articolo 1.
Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio
Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di
fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente dura in carica 3 anni, salvo quanto previsto
dall’articolo 12 lettera C), e può ricoprire la carica
consecutivamente per non più di due volte.
Spetta al Presidente di:
a) provvedere alla convocazione ordinaria e
straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale,
sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
b) sovraintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla
applicazione dello Statuto;
c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle
deliberazioni del Comitato di Gestione.
In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per
iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli
nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue
funzioni.
In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il
Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di
cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.
Articolo 10
VICE PRESIDENTE
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei
lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione
di Vice Presidente.
Il Vice Presidente della Cassa dura in carica 3 anni, salvo quanto
previsto dall’articolo 12 lettera C), e può ricoprire la carica
consecutivamente per non più di due volte.
Spetta al Vice Presidente:
a) sovraintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione
dello Statuto;
b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle
deliberazioni del Comitato di Gestione.
In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare
per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra
quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle
sue funzioni.
In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice
Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali
di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.
Articolo 11
COMITATO DI PRESIDENZA
Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice
Presidente.
Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare un
componente del Consiglio di Amministrazione espresso dalle
Organizzazioni artigiane di cui al punto 2 dell’articolo 1.
Spetta al Comitato di Presidenza di:
- sovraintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione
alle delibere del Comitato di Gestione;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del
Comitato di Gestione e i rapporti con gli istituti di credito;
- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati
dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e
prestazioni.
Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro
30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale che decide
in via definitiva.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento
dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma
abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Articolo 12
COMITATO DI GESTIONE
A) Compiti
Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla
amministrazione e gestione della Cassa Edile compiendo gli atti
necessari allo scopo, nell’ambito degli accordi di cui al punto 2
dell’articolo 1.
In particolare il Comitato di Gestione:
a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con
i correlativi piani di attività, in attuazione degli accordi
stipulati dalle Organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2
dell'articolo 1 relativi ai contributi e alle prestazioni;
b) predispone il bilancio consuntivo;
c) delibera i regolamenti interni della Cassa;
d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che
amministrativi della Cassa e, in particolar modo, su quelli
riguardanti la riscossione dei contributi;
e) stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle
disposizioni della CNCE, le modalità operative relative alla
denuncia e al versamento dei contributi;
f) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei Fondi di
riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al Patrimonio
della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto;
g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e
straordinarie; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le
imprese e gli operai gli scopi e il funzionamento della Cassa;
h) cura la raccolta dei dati statistici e la
loro illustrazione e pubblicazione;
i) accorda pegni, ipoteche, fidejussioni e consente iscrizioni,
postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri
ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di
esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità,
anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in
arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne
recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre,
deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed
elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutari;
j) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene
convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
k) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della
Cassa e ne fissa il trattamento, in conformità all'articolo16;
l) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle
direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per
le Casse Edili;
m) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per
argomenti specifici.
B) Composizione
Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica
complessivamente da 12 componenti di cui:
a) 6 nominati dall'Associazione territoriale aderente all'ANCE;
b) 6 nominati congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei
lavoratori di cui all'articolo 1.
La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata, con
nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo
d’intesa 18 dicembre 1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed
integrativi dello stesso e con l’accordo locale sulle modalità di
attuazione.
C) Durata e gratuità della carica
I componenti del Comitato di Gestione durano in carica un triennio e
possono essere confermati.
E' però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di
provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del
triennio.
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in
carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
I Componenti del Comitato di Gestione, ivi compresi il Presidente ed
il Vice Presidente, restano comunque in carica fino alla loro
sostituzione.
La carica è gratuita.
D) Convocazioni
Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni qualvolta se
ne presenti la necessità e, comunque, almeno una volta al trimestre
e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente,
dal Vice Presidente, da un terzo dei membri del Comitato stesso o
dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Comitato di Gestione e' fatta mediante avviso
scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per
la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà
essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora
della riunione e dell’ordine del giorno.
Di norma il Direttore della Cassa Edile partecipa alle riunioni e
svolge le funzioni di segreteria.
E) Deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Comitato di Gestione è necessaria
la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto ad un voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Nel caso di attuazione del secondo comma del paragrafo 1) della
lettera B), per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione
e’ necessaria la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei
componenti.
Articolo 13
CONSIGLIO GENERALE
A) Compiti
Spetta al Consiglio Generale di:
- esaminare e valutare il piano previsionale
delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese
o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le
decisioni del Comitato di Presidenza.
B) Composizione
Il Consiglio Generale e' composto da:
- 12 componenti del Comitato di Gestione;
- 2 componenti nominati dall'Associazione territoriale aderente
all'ANCE, 1 componente nominato dalle Organizzazioni artigiane di
cui al punto 2 dell’articolo 1;
- 3 componenti nominati dalle Organizzazioni territoriali dei
lavoratori di cui all’art. 1.
C) Durata e gratuità della carica
I componenti del Consiglio Generale durano in carica un triennio,
possono essere confermati e restano comunque in carica fino alla
loro sostituzione.
E' data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere
alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.
I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in
carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.
La carica è gratuita.
D) Convocazioni
Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e
straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da un terzo dei
membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso
scritto, da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per
la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà
essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi dovranno contenere la indicazione del luogo, giorno e ora
della riunione e dell’ordine del giorno.
E) Deliberazioni
Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria
la presenza di due terzi dei suoi componenti.
Ciascun componente ha diritto a un voto e le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Articolo 14
COLLEGIO SINDACALE
A) Composizione
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati
rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di
lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle Associazioni
nazionali di cui al punto 1 dell'articolo 1.
Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune
accordo, tra le Organizzazioni di cui al punto 2 dell’articolo 1.
In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall’ordine
provinciale dei Dottori Commercialisti.
Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra gli
iscritti nel Registro dei revisori contabili.
B) Attribuzioni
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli
art.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo
della Cassa Edile per controllarne la rispondenza ai registri
contabili.
Essi devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le
eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro
funzioni.
Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità,
ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne
faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.
I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle
riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.
C) Durata
I Sindaci durano in carica tre esercizi finanziari e non possono
essere revocati se non per giusta causa e comunque durano in carica
fino alla loro sostituzione.
D) Compensi
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene
fissato di anno in anno dal Comitato di Gestione quando non sia
previsto da disposizioni di legge.
Titolo IV
Personale- Patrimonio – Bilanci
Articolo 15
DIRETTORE
Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore nominato,
esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della
professionalità, dal Comitato di Gestione che ne fissa le
attribuzioni e il trattamento economico.
Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Comitato di
Gestione - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui
affidati - da' attuazione alle deliberazioni dei predetti organi
statutari.
Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli
Uffici della Cassa da lui diretti e organizzati sulla base delle
direttive ricevute dagli organi gestionali.
In particolare, il Direttore:
a) organizza e dirige il personale della
Cassa;
b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e
delle uscite e del bilancio consuntivo della Cassa;
c) sovraintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia
tecnici che amministrativi;
d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del
Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione, del Consiglio
Generale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive
unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
e) coadiuva il Comitato di Presidenza
nell'impiego e nella gestione dei fondi della Cassa e nel mantenere
i rapporti con gli istituti di credito;
f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la
certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di
competenza del Presidente;
g) riferisce annualmente dei risultati relativi all’estensione della
sfera di tutela della Cassa alle imprese ed ai lavoratori non
iscritti.
Articolo 16
PERSONALE DELLA CASSA
L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di
Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza sulla base di una
selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.
Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della
Cassa è stabilito dal Comitato di Gestione su proposta del Comitato
di Presidenza, sentito il Direttore.
Articolo 17
PATRIMONIO
Il Patrimonio della Cassa è costituito:
a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o
qualunque altro titolo, vengano in proprietà della Cassa;
b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare
speciali riserve e accantonamenti;
c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni,
elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità;
d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie
autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della
Cassa.
I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in
titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o
obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari
autorizzati dalla CNCE.
Articolo 18
ENTRATE
Costituiscono entrate della Cassa:
a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da
parte dei lavoratori;
b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli
interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative
disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei
contributi dovuti;
d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in
genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione
oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite
dalla Cassa;
e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali
autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa.
Articolo 19
PRELEVAMENTI E SPESE
Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate citate
all'articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d).
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo,
ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla
relativa documentazione vistata dal Direttore.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento
dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma
abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente
debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente
articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di
Gestione fra quelli nominati, rispettivamente, dall'Associazione
imprenditoriale e dai Sindacati dei lavoratori.
Articolo 20
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO
L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre
di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a
predisporre il Bilancio consuntivo - riguardante e comprendente le
singole gestioni della Cassa - che deve riportare in forma chiara e
precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione
patrimoniale.
In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle
voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto
negli accordi nazionali.
Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società
di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli
accordi nazionali.
Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio
Sindacale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione
in cui si deve procedere alla sua approvazione.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso
l'esercizio.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo -
situazione patrimoniale e rendiconto economico - accompagnato dalle
relazioni del Presidente della Cassa Edile, del Collegio Sindacale e
corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente
richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2
dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni
altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione
Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato
alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2
dell’articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione perché si
incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo,
redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Ricevuto tale verbale dall'Organizzazione che sarà incaricata di
trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al
Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.
Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio
finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di
Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio
Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.
Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni
territoriali di cui all’articolo 1 entro il termine di trenta giorni
dalla sua approvazione.
Titolo V
Disposizioni varie
Articolo 21
LIQUIDAZIONE
La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo
tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1
su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui
al medesimo punto 1 dell'articolo 1.
Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi
da ogni attività per disposizione di legge.
Qualora ricorrano i termini di cui al comma 3 dell’allegato uno
dell’accordo 18 dicembre 1998, la messa in liquidazione della Cassa
Edile è disposta inoltre con intesa con le Associazioni artigiane di
cui all’art. 1.
Trascorsi 6 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto,
il Presidente del Tribunale di Foggia.
Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in
liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e
successivamente ne ratificano l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della
liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con
finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre
1996 n. 662.
In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le
decisioni del Presidente del Tribunale di Foggia.
Articolo 22
MODIFICHE ALLO STATUTO
Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle
Associazioni territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo,
sentito il parere del Comitato di Gestione e quello di conformità
della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE).
Articolo 23
NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.